Si, è vero. La barca può essere equiparata ad una seconda casa, con tanto di riferimenti giuridici.
Dopo il nostro articolo dove abbiamo equiparato la barca a una seconda casa, con la possibilità di raggiungerla anche fuori dal proprio comune, il web si è infiammato.
Abbiamo ricevuto più 800 commenti e centinaia di mail, moltissime d’accordo con noi. Alcune contro, altre – tantissime – che ci chiedevano una maggiore chiarezza e se l’equiparazione fosse frutto di una nostra interpretazione o se trovasse fondamento nella giurisprudenza.
Addirittura, un nostro follower ha fatto leggere il nostro articolo alle forze dell’ordine in un comune in provincia di Como, dove tiene la barca e che non può raggiungere perché abita a 200 metri, ma in un comune diverso. Gli hanno detto che non poteva farlo.
ECCO PERCHE’ BARCA = SECONDA CASA
Fatte queste premesse, vi spieghiamo perché la barca, di fatto, è equiparabile a una seconda casa. E quindi potete raggiungerla anche fuori dal vostro comune. Abbiamo chiesto un parere giuridico che riteniamo possa essere esibito, per spiegare a chi non lo sa, che “barca = seconda casa”.
Ecco il parere dell’avvocato Stefano Comisi, del prestigioso studio Armella & Associati, che si è occupato spessissimo di questioni legate alla nautica. Attenzione, leggetelo bene, soprattutto per capire quali documenti potreste dover portare con voi.
LE PREMESSE
“Una breve premessa di metodo: in linea teorica il codice civile non impedisce di prendere residenza presso l’indirizzo dell’ormeggio dove si trova la propria imbarcazione. Ma attenzione, non è un’ipotesi così remota quella di vedersi assegnato lo status di “senza fissa dimora” da parte di uno zelante funzionario comunale.
Uno dei requisiti necessari dell’elezione di residenza è, infatti, la possibilità di garantire alla Pubblica amministrazione la reperibilità per tutti gli adempimenti richiesti dalla “natura” di cittadino dello Stato (ad esempio, l’indirizzo da indicare in anagrafe ove ricevere la tessera elettorale). Tali adempimenti non possono essere garantiti da una residenza per così dire “mobile” quale è l’imbarcazione. Per tale ragione, oltre a indicare la residenza presso il molo o la banchina, per chi opera tale scelta potrebbe risultare conveniente eleggere un ulteriore domicilio alternativo.
Occorre, inoltre, evidenziare che l’indicazione della residenza presso l’ormeggio non può e non deve essere utilizzata allo scopo di conseguire fantomatici vantaggi fiscali.
COME RAGGIUNGERE LA PROPRIA BARCA
Detto questo, è possibile equiparare un’imbarcazione a una seconda casa e così fruire dell’apertura in tal senso dell’ultimo DPCM? La costruzione giuridica di tale concetto non appare così peregrina. Innanzitutto, viene meno la suddetta necessità di rendersi reperibili, non essendo necessario modificare la propria residenza, al più, potrebbe convenire dotarsi di una cautelativa e temporanea elezione di domicilio (l’imbarcazione appunto) alternativo alla propria abitazione principale, magari accompagnata da un contratto di leasing o dal mero contratto di ormeggio. Un po’ come quando si elegge domicilio presso una seconda abitazione in caso di temporanea, ma prolungata trasferta di lavoro in una città diversa da quella di residenza.
E d’altronde, argomentando secondo precedenti, la Corte di Cassazione, ossia la giurisprudenza nazionale di ultima istanza, ha equiparato il furto di beni custoditi in imbarcazione a un furto commesso in un’abitazione (da ultimo Cassazione Penale, sezione IV, 20 maggio 2020, n. 15524).
Per sostenere tale tesi, occorre certamente coraggio ed essere eventualmente pronti a difendere le proprie argomentazioni (ancora, per esempio, perché posso raggiungere la casa in montagna, ma non la mia barca?). Al vostro giornale il merito di aver sollevato la questione”.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete mandare una mail direttamente all’avvocato all’indirizzo comisi@studioarmella.com
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2 commenti su “Barca = seconda casa e la posso raggiungere. Il parere dell’avvocato”
Sbaglio o il DPCM parla di immobili e solo di questi ?
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