Per ora il leasing nautico italiano con l’IVA agevolata perde il primo round contro gli altri paesi europei che adottano vantaggiose formule di riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sulle imbarcazioni acquistate con questa formula di acquisto.
Noi italiani, a qual che ci risulta, siamo gli unici che hanno modificato la normativa per adempiere ai richiami dell’Unione. Ma in modo assurdo, come vedremo tra breve.
Gli altri paesi mediterranei coinvolti nella medesima procedura UE per ora hanno fatto orecchie da mercante. La Francia che ha un leasing agevolato simile al nostro, la Grecia che ha fantasiosamente spostato le proprie acque territoriali, la Croazia che applica l’IVA agevolata come quella degli alberghi, complice il Covid, per ora si sono ben guardati da cambiare il loro regime IVA favorevole e opinabile come se non più del nostro.
Caos leasing nautico: il provvedimento dell’Agenzia dell’entrate
Ecco cosa è accaduto. Il 30 ottobre l’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla procedura di infrazione comminata all’Italia in cui la Unione Europea chiedeva di eliminare le agevolazioni forfettarie di riduzione dell’IVA, ha emanato un provvedimento contradditorio e di difficile attuazione.
L’agenzia delle Entrate afferma che per usufruire delle agevolazioni IVA del leasing nautico il responsabile è colui che utilizza l’imbarcazione, non il proprietario (la società di leasing) che a richiesta deve fornire le prove di aver navigato fuori delle acque comunitarie, che è il motivo per cui viene ottenuto lo sconto IVA.
Ecco cosa si dovrebbe fare adesso
Per cercare di chiarire l’assurdo sistema di prova con cui un utilizzatore di una barca, acquistata con il leasing italiano, dovrebbe dimostrare di aver navigato fuori dalle acqua comunitarie, l’Agenzia delle Entrate è andata sul tecnico. Chiedendo cose folli.
Ecco cosa richiede: “si deve fornire una prova scelta fra i seguenti mezzi: i dati dell’ A.I.S. se in uso; due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante l’ormeggio dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione; la documentazione di acquisti di beni e servizi relativi all’utilizzo dell’unità presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione”.
Non c’è retroattività per i contratti già stipulati
E precisa ancora – meno male – che i contratti di Leasing Nautico italiano stipulati prima del 30 ottobre 2020 non ricadono in questa nuova normativa.
Come al solito, all’italiana, ingarbugliamo la matassa alla ricerca di soluzioni di compromesso che possono essere oggetto di contestazione.
Tutto resta come prima, ma…
L’Agenzia delle Entrate dice, in pratica, che il regime IVA del leasing nautico italiano resta com’è, basta firmare il contratto. Ma resta la spada di Damocle dell’onere della prova, come dice l’Agenzia: “anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa” ma deve essere supportato da mezzi specifici di prova (quelli dei punti nave, fatture, punti AIS da tenere archiviati e a richiesta mostrati alle autorità preposte (quali?).
Perché non equiparare l’agevolazione a quelle turistiche?
Non sarebbe stato meglio prendere tempo con la Comunità Europeo e realizzare una seria riforma del leasing nautico, che mantenga gli stessi vantaggi di agevolazione, che per altro usano anche gli altri paesi europei, senza inoltrarsi in un provvedimento “salva capra e cavoli” inapplicabile e soggetto a possibili cause civili che coinvolgono Agenzia delle Entrate, utilizzatore della barca (armatore di fatto) e proprietario (società di leasing)?
Perché non cambiare sistema e invece di cercare di dimostrare idealmente di aver navigato fuori dalle acque comunitarie, non si pensa di equiparare le agevolazioni IVA a quelle adottate in campo turistico. Che cos’è il diporto nautico, se non un’attività turistica?
Aspettiamo azioni concrete da governo ed entri di categoria. Per non essere sempre, noi italiani, ad essere accusati di aggirare le norme. Con qualche ragione, questa volta.