Codice della Nautica: cosa cambia per chi va in barca dal 22 dicembre

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Ranieri International SL24
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Il comunicato stampa di Confindustria Nautica annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso decreto legislativo 12.11.2020 n.160 Correttivo” del Codice della Nautica che entrerà in vigore ill 22 Dicembre 2020. Si tratta di 31 correzioni apportate al codice. Confindustria Nautica sottolinea gli sforzi compiuti nell’iter di approvazione durato circa 2 anni.

Ma cosa cambia in sostanza per il diportista? Quale è in pratica il significato dei punti fondamentali del comunicato stampa dal punto di vista pratico? Siamo andati a leggere il testo dei decreti e abbiamo chiesto delucidazioni a Roberto Neglia, referente della Presidenza di Confindustria Nautica, per fare chiarezza sui dieci punti che hanno suscitato molte domande tra noi diportisti. Ecco, cosa cambia, cosa non cambia, e cosa cambierà!

Codice della Nautica

Le correzioni del codice della nautica diventano veramente effettive dal 22 Dicembre 2020?

Per alcuni punti occorre attendere l’aggiornamento dei regolamenti di attuazione, altre norme invece hanno una applicazione diretta, perché sono già chiare nel codice e non necessitano di un ulteriore decreto attuativo. Confindustria Nautica ha presentato la richiesta di aggiornare i regolamenti attuativi in tempo utile per la prossima stagione.

1) Cambiano le dotazioni di sicurezza?

Per il momento no, non cambia la lista delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ma potrebbe esserci presto una auspicabile revisione semplificativa. La revisione delle dotazioni di sicurezza nel caso di navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale di cui parla il comunicato si riferisce alla modifica dell’articolo (59, comma 1, del DL 3/11/2017, n. 229). Viene aggiunta la possibilità di considerare, per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, il caso comune di “navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale, in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione”. Questo è il passo legislativo che consente di chiedere una semplificazione delle dotazioni di sicurezza quando si naviga in area SAR e con uso di EPIRB. Essendo infatti garantito oggi in area SAR il soccorso in massimo 24h a qualsiasi unità, si auspica si possa adeguare la lista di dotazioni sicurezza obbligatorie a quelle realmente utili in area nazionale SAR, logicamente inferiore ai dispositivi di autosoccorso di quelli necessari in una traversata oceanica ad esempio.

2) Possibilità di effettuare le visite mediche direttamente presso le scuole patenti. Finalmente!

Della tanto attesa possibilità di fare la visita medica la patente direttamente nella scuole nautiche ne avevamo già parlato qui . Le difficoltà di effettuare la visita di idoneità, possibile soltanto presso le strutture pubbliche (ad esempio, le ASL), è causa di lunghi tempi di attesa, una inutile complicazione. I gabinetti di visita medica per il rilascio patenti, possono secondo il nuovo codice, essere “anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida”.

Quindi posso andare a fare la visita medica dal 22 dicembre alla scuola patenti nautiche sotto casa? Purtroppo serve ancora un po’ di pazienza, per la resa effettiva di questa modifica dovremo attendere l’applicazione del decreto attuativo, ma dovrebbe essere una formalità, vi terremo informati.

3) Servono tre anni di patente nautica per il noleggio occasionale.

Diventa effettivo dal 22 Dicembre. Il noleggio occasionale permette al proprietario di imbarcazione (ricordiamo che per i natanti non è previsto il noleggio occasionale), di noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno. Con la correzione, è stato stabilito che il proprietario deve essere in possesso di patente nautica da almeno 3 anni, questa norma è stata introdotta con l’intenzione di aumentare la sicurezza e tutelare chi noleggia in modo professionale.

4) Colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi per rendere finalmente operativo il sistema telematico del diporto.

Cosa vuol dire? Nel vecchio codice, alcune procedure relative al rilascio della licenza di navigazione provvisoria non erano contemplate nel contesto di quelle effettuabili in via telematico, ovvero, erano rimaste cartacee. Con la misura correttiva, andando allo sportello telematico, l’armatore può ora ottenere una licenza provvisoria, e con quella già fare l’imbarco dell’equipaggio e la licenza dell’apparato VHF, potendo dunque di navigare subito. Si accorciano dunque i tempi necessari per ottenere la navigabilità dell’unità, uno dei fattori per i quali faceva più concorrenza, ad esempio, la bandiera inglese. Questa norma diventa effettiva dal 22 Dicembre 2020 ma non ha impatto con le problematiche e i tempi relativi alla registrazione imbarcazione via sportello telematico, più legate ad attuali carenze di organico che a vuoti legislativi.

5) Normativa nazionale unica per noleggio e locazione professionale di natanti

Questo punto riguarda il noleggio professionale del natante, ovvero soggetti iscritti alla camera di commercio, da non confondersi con il noleggio occasionale di imbarcazione (ripetiamo, il noleggio occasionale di natante non è previsto).

Qui ci sono due novità. La prima: le nuove norme hanno valore nazionale e non più locale. Si risolve la assurda situazione in cui capitanerie limitrofe applicavano norme differenti, rendendo complicatissimo il noleggio di natanti anche per brevi gite fuori porta, ad esempio diversa normativa tra Sorrento e Napoli per la identica gita a Capri.
La seconda buona notizia è che il nuovo codice, definisce già i principi minimi per la conduzione e assicurazione dei natanti a livello nazionale stabilendo che: per la conduzione basta la patente nautica, e non il titolo da marittimo; si possono imbarcare il numero di persone previsto per l’unità da diporto purché non superiore a un massimo di 12; è previsto l’ obbligo di avere il contratto a bordo. Ulteriori norme potrebbero essere emesse dal ministero da un decreto, e potrebbero perfezionale il codice esistente, ma tutte queste novità entrano in vigore dal 22 Dicembre 2020.

6) Noleggio alla cabina

Le società di charter, specializzate in vacanze, specialmente su barca a vela, non potevano effettuare il noleggio “alla cabina”,   perché il codice definiva esclusivamente il concetto noleggio dell’unità, che poteva essere stipulato solo da soggetti singolo. Con la correzione il noleggio di unità da parte di più soggetti indipendenti è autorizzato e con diverse tipologie contrattuali: un diverso contratto per ogni noleggiante, oppure i diversi soggetti possono sottoscrivere firmare un unico contratto di noleggio.

7) Previsione di aree destinate a ormeggio a secco nei piani regolatori porti mercantili

All’articolo 5, comma 2-bis, della legge 28/01/1994, n. 84, e’ aggiunto che “il piano regolatore portuale individua le strutture demaniali da destinarsi … a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto”. Tradotto in termini semplici questo vuol dire che: ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore PR, e tali PR dovranno ora specificare quali siano le aree destinate agli ormeggi a secco. Molti porti mercantili hanno aree non più utilizzate, qualunque soggetto privato può dunque chiedere ora una concessione demaniale per fare ormeggio a secco, il nuovo codice è lo strumento giuridico per obbligare il porto in questione a rispondere alla domanda riferendosi al piano regolatore.

8) I cantieri costruttori possono immatricolare a proprio nome, via al Km 0

I cantieri costruttori di unità da diporto possono ora intestare la barca a se stessi e possono utilizzarla per attività, ad esempio, noleggio. Questo apre il mercato a un modello che nel mercato dell’auto esiste da anni, il Kilometro zero. Il concessionario non si trova quindi più obbligato a tenere bloccata una barca nuova non venduta, ma può sfruttarla o lanciarsi in un nuovo business, adibendo una nuova barca nuova a noleggio per poi venderla successivamente.

9) Archivio Nazionale dei prodotti per le unità da diporto

Questa è una vera novità, a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto sia per la sicurezza del diportista. Se si verificano degli incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti saranno inseriti in una lista nera che andrà a bandirli dal mercato in quanto non conformi o pericolosi. Il consumatore è tutelato perché non dovrebbe trovarsi in condizioni di acquistare, anche in buona fede, un prodotto che ha già causato incidenti. Il produttore, onesto, viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal ministero dei trasporti.

10) Navigazione droni

Questa è una norma un po’ futuristica, ma che va a colmare un vuoto normativo, introducendo la possibilità di attività commerciale, o assistenza, o rimorchio, o, ad esempio, monitoraggio di un campo boe, possa esser eseguita da un drone (imbarcazione telecomandata).

Luigi Gallerani


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