
Vi ricordate questo articolo? Si parlava del coltello da marinaio e di tutte le problematiche legate al nuovo “decreto sicurezza” che andava a danneggiare tutta una serie di categorie come cacciatori, alpinisti e diportisti. Bene, c’è una buona notizia. Con il testo definitivo, viene chiarito un punto fondamentale: è consentito portare fuori dall’abitazione (o assimilati) determinati tipi di coltelli, purché esista un giustificato motivo.
Il coltello da marinaio è “salvo”
Un coltello da marinaio è molto più di un attrezzo. È tradizione, sicurezza, gesto automatico. Sta fisso a bordo di ogni barca, ma anche in tasca, pronto a liberare una cima in tensione o intervenire in emergenza. Allo stesso modo è un alleato di subacquei e pescatori. Oggi possiamo dire che, dopo le pressioni e le critiche scatenate dalla prima formulazione della norma, il coltello da marinaio è “salvo”, ed è una buona notizia per chi va per mare.
Il 24 aprile la Camera ha approvato in via definitiva il nuovo discusso Decreto Sicurezza introducendo alcune correzioni importanti rispetto alla versione iniziale, tra cui quella sul contestato divieto relativo al porto dei coltelli pieghevoli con lama superiore ai 5 centimetri e sistema di blocco.
Coltello da marinaio, cosa si può portare
La stretta, nata per contrastare la diffusione delle “lame” tra i minori, ha finito per coinvolgere direttamente anche chi il coltello lo usa per lavoro o per passione: elettricisti, meccanici, subacquei, cacciatori, agricoltori, e, naturalmente chi va per mare. Ma cosa si può portare, quindi, oggi?
Rientrano tra gli strumenti consentiti:
- coltelli a lama fissa, affilata o appuntita con lunghezza superiore agli 8 centimetri;
- coltelli pieghevoli con lama pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco oppure apribili con una sola mano.
Quest’ultima categoria comprende, appunto anche i classici coltelli da marinaio, oltre a quelli usati per la caccia o l’alpinismo.
Giustificato motivo
Resta centrale il concetto di giustificato motivo: chi trasporta un coltello deve essere in grado di dimostrarne l’utilità concreta. Andare in barca, svolgere un’attività lavorativa o praticare la caccia sono esempi validi. Ma devono essere dimostrati. In assenza di una motivazione plausibile il possesso può essere considerato illecito e l’onere della prova spetta al cittadino in caso di controllo. Le sanzioni per chi viola la normativa sono pesanti: si va dalla reclusione da 6 mesi a 3 anni, oltre a eventuali sanzioni amministrative accessorie decise dal prefetto.
Cosa resta vietato
Non è invece ammesso alcun giustificato motivo per il porto di:
- coltelli con lama a due tagli e punta acuta
- coltelli con lama superiore a 5 centimetri a un taglio e a punta acuta muniti di meccanismo a scatto
- coltelli con lama affilata o appuntita del tipo a farfalla o camuffati da altri strumenti o occultati in altri oggetti.
Il Decreto sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Fabrizio Coccia