Comprare la barca con leasing nautico in corso: ecco cosa conviene fare

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Gli strumenti finanziari per acquistare un’imbarcazione nuova sono diventati sempre più un mix di quelli che si utilizzano per acquistare un’auto o un immobile. Finanziamento, mutuo, programmi di gestione, addirittura il noleggio a lungo termine. Luca Bosazzi, mediatore marittimo in Abayachting ci aiuta a fare chiarezza, spiegando cosa sapere per acquistare una barca usata con leasing nautico in corso.

Di cosa parliamo oggi

Leasing nautico: cosa sapere per comprare una barca usata

Ma la vera evoluzione fu quella del leasing nautico, che per molti anni ha permesso (e permette tutt’ora) l’acquisto di barche nuove utilizzando una formula piuttosto semplice: anticipo relativamente basso, piano di ammortamento da 4 a 15 anni, e soprattutto Iva agevolata, che però dal 1 Novembre 2020 viene disciplinata da una normativa decisamente più… “stringente”. Cosa c’entra tutto questo sull’acquisto dell’usato?

C’entra eccome! Quando si acquista una barca usata, inevitabilmente si ereditano le decisioni del primo armatore: colore degli interni, numero e disposizioni delle cabine, attrezzature ed impianti, ed infine la situazione finanziaria. Il punto di partenza quindi è di accertare se sulla barca che ci interessa c’è un leasing in corso.

Meglio subentrare al leasing o chiudere il contratto?

In questo articolo proviamo a fare delle simulazioni per l’acquisto di una barca di 13 metri. Ho scelto questa misura di riferimento in quanto, oltre ad essere un taglio medio sul quale si può fare una buona statistica, l’agevolazione dell’iva sui canoni è dell’11% sia per le barche a vela, sia per quelle a motore. Vediamo quali sono le due diverse situazioni di partenza e di arrivo, caso per caso.

Ipotizziamo che la barca venga messa sul mercato ad euro 200.000, che il valore di mercato sia effettivamente di euro 200.000, e che venditore e acquirente si accordino per euro 200.000. Ipotizziamo inoltre che il debito residuo al momento della proposta d’acquisto sia di euro 100.000 + iva.


Soluzione 1: subentro al leasing nautico in corso

Sembra facile da capire, ma attenzione. In primis, dobbiamo accettare che nella trattativa viene aggiunto un terzo “giocatore” che è la banca. A differenza di venditore e acquirente, che sono due giocatori con i quali talvolta si può fare una trattativa, il giocatore banca non fa trattative, non ha urgenze, non ha interessi economici.

Inoltre, l’analisi sulla reale fattibilità dell’operazione resta ad insindacabile giudizio della banca stessa, che valuterà redditi e impegni finanziari terzi.

Nel leasing nautico abbiamo una banca (o finanziaria) che acquista materialmente la barca dal cantiere costruttore o dal concessionario, e che cede in locazione finanziaria l’utilizzo ad uno o più soggetti privati. Questi, con un piano di ammortamento solitamente da 4 a 15 anni, riducono il debito residuo fino al riscatto finale. Al momento, resta valida l’agevolazione sull’iva dei canoni a seconda della lunghezza scafo. Cosa succederà nei prossimi anni non è molto chiaro, ma in questa sede poco importa. Sul riscatto finale viene applicata l’aliquota iva al 22% se la barca è in Italia.

In caso di subentro, alcune banche concedono al nuovo utilizzatore la possibilità di mantenere l’iva agevolata sui canoni, ma a patto che il contratto non venga modificato. I costi per “l’acquisto” di una barca con il leasing (ho messo le virgolette perché in realtà non è un acquisto, ma una semplice cessione di contratto) sono i seguenti:

  • costo dell’istruttoria alla banca: da euro 500 a 800 circa
  • costo per aggiornamento della licenza: da euro 800 a 900 circa.

E basta? Per ora sì, ma non del tutto, perché quando il leasing sarà terminato, sarà obbligatorio e necessario acquistare definitivamente la barca dalla banca, e quindi affrontare i costi del passaggio di proprietà, pari a circa euro 1000 (la tassa di registro è fissa in quanto il “venditore” è una società). E’ importante ricordare alcuni aspetti: l’agevolazione sull’iva vale fino a quando l’utilizzatore può beneficiare del piano. Cosa significa? Che spesso i venditori considerano l’agevolazione dell’iva sui canoni del debito residuo come un vantaggio da cedere, ma in realtà stanno cedendo un debito.

  • Quindi quanti soldi devo dare al venditore per poter subentrare nel leasing?

La domanda cardine che l’acquirente farà al Mediatore Marittimo è scontata: “Quindi quanti soldi devo dare al venditore per poter subentrare nel leasing? Come si fanno i conteggi?”

Da qui in poi si aprono diversi scenari, alcuni dei quali davvero fantasiosi.

Come si fanno i conteggi?

  • Esempio 1:

debito residuo euro 100.000 + iva 11% = euro 111.000, quindi differenza di euro 89000 a favore del proprietario. Nella realtà con questa soluzione l’acquirente si espone a diversi rischi: in caso di riscatto anticipato (necessario per qualsiasi motivo) l’iva applicata sarà del 22%. Inoltre nessuno di noi può sapere per quanto tempo ancora lo Stato permetterà di mantenere l’iva agevolata. Questo conteggio è ottimo per il venditore, pessimo per l’acquirente.

  • Esempio 2:

debito residuo di euro 100.000 + iva 11% + somma degli interessi sulle rate fino alla fine del debito (ipotizziamo altri 15.000 di interessi) = 126.000, quindi differenza di euro 74.000 a favore del venditore, che in pratica si fa carico di tutti gli interessi di un piano di ammortamento che sta cedendo. A mio parere è davvero senza senso, oltre al fatto che la somma degli interessi dipende dalla lunghezza del piano di ammortamento. Questo conteggio è ottimo per l’acquirente e pessimo per il venditore, soprattutto in caso di piani molto lunghi e quindi con molti interessi.

  • Esempio 3 (quello consigliato):

debito residuo di euro 100.000 + iva 22% = euro 122.000, quindi differenza di euro 78.000 a favore del venditore. L’acquirente si prende in carico un debito, ed eredita, almeno per il momento, l’agevolazione iva sui canoni e gli interessi del piano di ammortamento. Questa soluzione è a mio parere la migliore, se non altro perché è chiara, assertiva e senza sorprese.

Trovato un accordo fra le parti, il mio suggerimento è di istruire la pratica di subentro prima della perizia, in modo che in caso di esito negativo dell’istruttoria nessuno si sia fatto carico di spese di cantiere e perito.

Altro tema delicato è la disponibilità dell’imbarcazione durante il periodo di attesa: la barca resta “sotto offerta” e quindi riservata per il potenziale acquirente? Capita spesso che si attendano 2 mesi per un esito, e alla fine la risposta sia negativa. È giusto che il venditore non abbia potuto vendere la barca a qualcun altro?

A mio parere la barca dovrebbe restare libera, pur formalizzando una proposta ufficiale che diventerebbe irrevocabile in caso di esito positivo.

Considerate che la disponibilità, l’efficienza e le tempistiche delle banche nella gestione di un subentro non sono sempre soddisfacenti. Tenetene conto, sia venditori sia acquirenti, ed armatevi di santa pazienza.

Ultimo, ma non meno importante: in quale data avviene il subentro? Il subentro avviene nel momento in cui le parti sottoscrivono l’accordo e questo viene depositato presso la banca. Solamente in questo momento il venditore riceverà il montante concordato. Il Mediatore Marittimo solitamente custodisce la quota concordata, e la rilascia a subentro definitivamente effettuato. La transazione di denaro è assolutamente regolare, e suggerisco di firmare un accordo a latere per la cessione a titolo oneroso. Alcune banche già lo fanno in automatico.


Soluzione 2: acquisto diretto SENZA subentro

La barca verrà quindi venduta dal venditore all’acquirente alla cifra concordata di euro 200.000. Ma nella realtà il venditore non è ancora il proprietario della barca. La vera proprietà è ancora in carico alla banca. In questo caso la procedura è molto più veloce, ma anche qui occorre fare attenzione su alcuni aspetti.

In primis il venditore deve chiedere alla banca un conteggio di riscatto anticipato, che includerà l’iva al 22% e una quota per gli interessi non incassati dalla banca. Questa quota è spesso chiamata “penale” e ne sento più volte parlare come se fosse un abuso. Io non ci trovo niente di male: la banca presta del denaro, ed ipotizza di guadagnare una certa cifra. Il cliente decide in autonomia di chiudere prematuramente il rapporto, e la banca chiede il riconoscimento di almeno una parte di questo mancato guadagno. Piuttosto, è consigliato chiedere bene tutte le informazioni e le condizioni del contratto in fase di prima stipula, così da non incorrere in spiacevoli soprese.

Acquisto diretto SENZA subentro al leasing nautico

Ipotizziamo quindi che il conteggio di riscatto anticipato possa essere di euro 100.000 + iva 22% + 5000 = euro 127.000

Sarà quindi necessario organizzare due atti di vendita, che tendenzialmente vengono organizzati in contemporanea: il primo in cui la banca vende la barca al “venditore”, e il secondo dal venditore all’acquirente. I costi del primo passaggio di proprietà sono a carico del venditore, i costi del secondo atto sono a carico dell’acquirente.

Il passaggio cruciale è il pagamento del primo atto.

Le banche vogliono che il riscatto della barca venga effettuato rigorosamente dall’utilizzatore che deve quindi pagare con fondi propri. Ma cosa succede se il nostro venditore non ha la liquidità di euro 127.000 da anticipare seppur per pochi giorni?

Io suggerisco di NON anticipare al venditore la liquidità necessaria per il riscatto, anche perché così facendo è davvero rischioso: fermo restando la buona fede delle persone, nel momento in cui la barca viene riscattata non c’è alcuna tutela e garanzia per l’acquirente finale, che in caso di problematiche di qualsiasi natura perderebbe completamente il denaro versato in anticipo.

Se invece il venditore dispone della liquidità necessaria per riscattare la barca, è importante al contrario che l’acquirente si sia già impegnato per il montante finale: questo per evitare che in caso di problemi il venditore si ritrovi a non aver venduto la barca, ed averla già riscattata dal leasing!

In entrambi i casi, l’intervento del Mediatore Marittimo può fungere da garante per assicurarsi che tutte le operazioni vengano effettuate in contemporanea, così da tutelare entrambe le parti.


Conclusione

Concludendo: in presenza di un leasing in corso io suggerisco di subentrare, così da mantenere aperta la posizione, che potrebbe tornare utile in caso di rivendita e vi eviterebbe un’uscita immediata di liquidi. Tutto ciò con la consapevolezza che la proprietà della barca è della banca (e non vostra….), e che ci si deve interfacciare con lei per ogni cosa.

Se invece la liquidità ce l’avete, e vi piace essere indipendenti e liberi di muovervi senza alcuna costrizione, beh…. compratela direttamente senza pensieri.

Buon acquisto (o buona vendita)!

Luca Bosazzi – Mediatore Marittimo in Abayachting

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