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Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ha sentenziato che il noleggio di un’imbarcazione, con i servizi aggiuntivi annessi, deve ricadere nel Codice del Turismo e non in quello della Navigazione. Abbiamo chiesto al “vincitore” della causa Luciano Rigli di Kiriacoulis Holidays di spiegarci meglio gli effetti di questa sentenza. Ecco la sua spiegazione.
Perché l’affitto di una barca è nel Codice del Turismo e non in quello della Navigazione?
Quando prenotate un noleggio/locazione di una imbarcazione (ovvero con un pagamento anticipato e da luogo diverso rispetto alla consegna), se questa e’ lo strumento per la realizzazione della vostra vacanza, il rapporto con il vostro fornitore e’ disciplinato dal codice del turismo e non da quello della navigazione. Questo è quello che cha sentenziato il giudice di pace di Torre Annunziata con la sentenza 10550/18 (PDF ordinanza allegato)
E’ comune pensare che l’affitto di una barca riguardi il codice della navigazione da diporto: l’art 1 dello stesso, dice invece che esso disciplina la navigazione, quindi estraneo a tutto quello che riguarda la parte commerciale.
Normalmente il consumatore e’ un turista al quale insieme alla barca, sono offerti servizi aggiuntivi come l’assistenza, i trasferimenti, alcune notti d’ormeggio, la possibilita’ di catering ecc. Tutto questo fa ricadere il rapporto nel codice del turismo.
Si tratta di un pacchetto turistico con le garanzie di un tour operator
Nella stragrande maggioranza dei casi siamo di fronte ad un pacchetto turistico self made che gode comunque delle stesse garanzie di quello offerto dal tour operator. In sostanza e’ il Tour operator che si approvvigiona dell’imbarcazione dall’armatore e l’offre in sub locazione al consumatore, secondo quanto previsto dall’art 42 del codice della nautica da diporto (di fatto una deroga al codice della navigazione che non prevede la sublocazione).
Il codice della nautica non prevede l’imbarco alla cabina
La sentenza di Torre annunziata condivide un precedente accaduto a Portoferraio che vedeva sempre ricorrente la Kiriacoulis Holiday con l’avvocato Mostardini di Firenze contro il corpo delle capitanerie di porto. Queste sentenze chiariscono i ruoli dei vari attori e sono importanti sotto l’aspetto assicurativo.
Il codice della nautica da diporto non prevede il cabin charter, in altre parole le crociere vendute su base individuale. L’art 2 del codice della nautica da diporto, prevede che le barche siano ad uso commerciale quando oggetto di contratti di noleggio o locazione, ne discende che si parla di corpo intero e non della singola cabina. Nell’imbarco alla cabina copre i partecipanti la polizza RC del Tour Operator che dopo essersi approvvigionata l’imbarcazione, organizza crociere. Il corpo delle capitanerie, competente sulla sicurezza in mare, dovrebbe vigilare sul fatto che gli imbarchi alla cabina e i contratti a distanza siano sempre offerti tramite soggetti che ne garantiscano la copertura assicurativa.
1 commento su “Barca a noleggio, attenti alle regole (e da quale codice arrivano)”
Livio Staiano
Buongiorno. Posso porre una domanda di approfondimento?
Quando cita l’art.42 (comma 4) che norma la sublocazione al pari della locazione, la definisce “una deroga al codice della navigazione che non prevede la sublocazione”.
In quale articolo esiste tale divieto? E in che termini la “deroga” dell’art.42 ha quindi valore?
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1 commento su “Barca a noleggio, attenti alle regole (e da quale codice arrivano)”
Buongiorno. Posso porre una domanda di approfondimento?
Quando cita l’art.42 (comma 4) che norma la sublocazione al pari della locazione, la definisce “una deroga al codice della navigazione che non prevede la sublocazione”.
In quale articolo esiste tale divieto? E in che termini la “deroga” dell’art.42 ha quindi valore?
Anticipatamente ringrazio per l’attenzione