È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica del decreto 1 settembre 2021, da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo per correggere la confusione interpretativa in materia di noleggio natanti e sci nautico e di limite di velocità in distanza dalla costa dovuta da alcuni errori e sviste nel testo originale. Il decreto del 1 settembre 2021 definiva, infatti, requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
LIMITE DI 8 NODI A 500m DALLE SCOGLIERE, NO 5KM !
Il limite di velocità di 8 nodi a distanza di 5km dalle scogliere e falesie, era ovviamente sbagliato, viene corretto con 500 metri. Resta a 1000 m dalle spiagge, ma attenzione, potrebbe esserci una ordinanza locale che impone velocità diverse o distanza superiori, specialmente nella stagione balneare.
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SI PUÒ FARE SCI NAUTICO, MA NON IN SUBLOCAZIONE
Parliamo di locazione natanti per l’attività di sci nautico, da parte di società/associazioni, quindi siamo in una nicchia. Ricordiamo infatti che la locazione di un natante, non è possibile da parte di privati e armatori, e che l’unica forma da privati per “noleggiare” la propria barca sotto i 10 m è immatricolarla e mettersi in regola per il noleggio occasionale.
Un punto e virgola mancato nel testo originale, ha portato a intendere vietato svolgere attività di sci nautico su un natante in locazione. Il nuovo testo, aggiungendo alla fine della frase la parola “per conto terzi” sottolinea e chiarisce che il testo originale faceva riferimento ai divieti relativi alla sublocazione del natante (ovvero una società di charter non può dare in locazione il natante ad altra società che pratica lo sci nautico).
NATANTI IN LOCAZIONE SENZA CERTIFICATO OMOLOGAZIONE
Tra i documenti obbligatori da presentare per il noleggio natante, era richiesto il certificato di omologazione CE. Il testo correttivo aggiunge la parola “ove previsto” visto che come sappiamo molti natanti (come i gozzi) siano stati costruiti ben prima della normativa CE.
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3 commenti su “Corretto il decreto su limiti di velocità in barca e noleggio natanti. Cosa prevede”
Perche’ non e’ stata resa obbligatoria la protezione dell’ elica ? Per evitare tragedie che si ripetono ogni stagione.
Almeno per i noleggi e locazione doveva essere resa obbligatoria
“NATANTI IN LOCAZIONE SENZA CERTIFICATO OMOLOGAZIONE”
è un’affermazione non corretta.
la normativa prevede ” Copia, ove previsti, del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare”
Chi stabilisce quando sono previste?
La conformità europea è stata introdotta nel 1998, prima di questa alcuni cantieri rilasciavano solamente il certificato di omologazione ma non sempre!
Al momento le barche più datate, sebbene abbiano l’idoneità al noleggio rilasciata da enti tecnici, non possono navigare perchè l’ufficio diporto della capitaneria competente non si assume la responsabilità di quell’ “ove previsto”…
Urge un chiarimento a riguardo.
Per me é gia sbagliato di per se che i requisiti per noleggiare il proprio motoscafo non prevedano uno studio approfondito, una limitazione del numero di licenze ecc…
Eppure le tragedie non sono mancate sui laghi in questi anni.
A Lecco è il farwest, sul lago di Garlate i turisti stranieri noleggiano e se ne fottono delle regole facendo slalom tra le boe abusive di Rivabella e i bagnanti in fuga.
Lo sci nautico, che prevede un secondo di bordo abile nel nuoto, lo specchietto, lo sgancio rapido ecc… viene praticato da gente improvvisata e pericolosa sotto gli occhi inermi delle forze dell’ordine.