Rumori molesti in rada addio? Forse. Certo è che per quelle flotte di charteristi che arrivano all’arrembaggio in baia, danno fondo dove capita e si scatenano in feste all’insegna dello sballo sonoro e alcolico, la vita diventa più difficile. Da qualche mese è infatti entrato in vigore il nuovo divieto di provocare “rumori molesti” se si naviga (o si sosta, o si è all’ancora) entro 500 metri dalla costa.
È una delle nuove infrazioni introdotte con le recenti modifiche al Regolamento al Codice della Nautica da Diporto in vigore dallo scorso ottobre. Una norma, a dire il vero, singolare, perché a tutelare dal rumore eccessivo c’erano già diverse altre disposizioni: dall’art. 844 del Codice Civile sulle “immissione sonore”, alla legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995), fino al reato di disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone (art. 659 codice penale). Quest’ultimo, tra l’altro, usato spesso dagli abitanti delle località marittime per contestare il rumore provocato dei generatori autonomi delle navi ormeggiate in porto o sotto costa.
Certo, la nuova norma antischiamazzi introdotta dal Regolamento al Codice della Nautica da Diporto è sicuramente più specifica, visto che si applica direttamente alle unità da diporto “in transito, in sosta e all’ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa” che navigano nelle acque marittime (nelle acque interne, il limite è determinato dall’autorità della navigazione interna competente) vietandogli di “produrre rumori molesti”. E quindi consente alla Guardia Costiera o alle altre autorità di controllo interventi più rapidi e diretti. Ma il rischio è quello di valutazioni arbitrarie.
Cosa sono i rumori molesti
Cosa si intende, infatti, per “rumori molesti”? Su una cassa audio portatile che dalla coperta di una barca spara centinaia di watt in piena notte non dovrebbero esserci dubbi. Ma il generatore autonomo di uno yacht ormeggiato in rada che rimane acceso tutta la notte? E un coro intonato in pozzetto strimpellando una chitarra? La musica ad alto volume di una radio? Un acquascooter che serpeggia tra le barche? Difficile da stabilire senza valutare il contesto.
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Cosa dice il Codice Civile
Del resto il concetto di “rumore molesto” è di suo già abbastanza vago e incline a interpretazioni soggettive. Per esempio, nel tentare di definirlo, il codice Civile parla di “rumori molesti” come quelli che superano la “normale tollerabilità”, termini altrettanto aleatori che infatti vengono valutati nelle aule dei tribunali considerando il luogo, l’orario, la ripetitività, l’intenzionalità, l’intensità, la durata, la necessità del rumore in questione o considerando la differenza del rumore provocato con quello di fondo dell’ambiente ricorrendo se è il caso a tabelle di livelli sonori, misurazioni fonometriche, etc. Criteri che in mare diventano ancora più difficili da applicare. In ogni caso per i diportisti è bene sapere che la norma è in vigore e per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 65 a 665 euro. Quindi occhi (ma anche orecchi) aperti.
Fabrizio Coccia
1 commento su “Schiamazzi in rada con la barca? Occhio alle nuove sanzioni!”
The Real Person!
Finalmente ! E pensare che basterebbe un po’ di educazione e tanto buon senso… Sergio Abrami YD